IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  Comunicazione  della  Commissione  europea  -  Quadro di
riferimento  temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a
sostegno  dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale situazione di
crisi  finanziaria  ed  economica,  del 22 gennaio 2009, con la quale
vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un
periodo  di  tempo  limitato,  ai  sensi  dell'art.  87, paragrafo 3,
lettera  b),  del  trattato  CE,  per  porre rimedio alle difficolta'
provocate all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;
  Vista  la  Comunicazione  della  Commissione europea - Modifica del
quadro  di  riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica, del 25 febbraio 2009;
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999 recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del trattato CE;
  Considerata la necessita' di porre rimedio alla situazione di grave
turbamento   dell'economia   nazionale   generata  dalle  difficolta'
economiche  e  finanziarie in cui versano le imprese e che a tal fine
si   rende   necessario   intervenire   anche   con  aiuti  di  Stato
proporzionati,  nel  rispetto  delle  condizioni  poste dal Quadro di
riferimento temporaneo comunitario;
  Vista   la   necessita'   di  impartire  direttive  alle  pubbliche
amministrazioni  al  fine  di  garantire  che  gli  interventi per il
sostegno  degli  investimenti,  della  crescita  e  dell'occupazione,
adottati nel territorio nazionale siano conformi al quadro concordato
in sede europea per la tutela della concorrenza ed ai principi comuni
del mercato interno;
  Ritenuta  la  necessita'  che  i  diversi interventi di aiuto siano
riconducibili   ad  un  unico  quadro  di  riferimento  nazionale  da
notificare  alla Commissione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo
3, del trattato CE;
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza  Stato-regioni, del 8 aprile
2009,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:


                               Art. 1.

                               Oggetto


  1.  La  presente  direttiva  e'  rivolta  alle  amministrazioni che
intendono  concedere  aiuti  di Stato alle imprese nel rispetto della
Comunicazione  della  Commissione  europea  -  Quadro  di riferimento
temporaneo  comunitario  per  le  misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'accesso   al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di  crisi
finanziaria  ed economica, del 22 gennaio 2009, come modificata dalla
Comunicazione   del  25  febbraio  2009  o  da  eventuali  successive
comunicazioni della Commissione europea.
  2.  Fino  al  31 dicembre 2010, salvo diversi termini eventualmente
stabiliti  dalla  Commissione  europea,  le amministrazioni di cui al
comma  1  seguono  le  indicazioni  della  presente  direttiva  e  le
disposizioni  contenute  nelle  decisioni  di autorizzazione adottate
dalla  Commissione  europea  ai  sensi dell'art. 87 del trattato CE a
seguito della notifica di cui all'art. 10.
  3.  Per  imprese  si  intendono  i  soggetti che svolgono attivita'
economica,   rilevante   ai   fini   dell'applicazione   delle  norme
comunitarie in materia di aiuti di Stato. Per piccole e medie imprese
si  intendono quelle che soddisfano la definizione di cui all'art. 2,
paragrafo 1, n. 7) del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione,
del 6 agosto 2008.